Statuto del Rotary Club Salerno Duomo

Art. 1 Definizioni

Nel presente statuto, i seguenti termini hanno il significato indicato a lato, a meno che il contesto non indichi altrimenti:
Consiglio: consiglio direttivo del club.
Regolamento: regolamento del club.
Consigliere: membro del consiglio direttivo.
Socio: socio attivo del club.
RI: Rotary International.
Anno: anno rotariano che inizia il 1º luglio.

Art. 2 Nome

Il nome di questa associazione è Rotary Club SALERNO DUOMO.

Art. 3 Finalità

Le finalità del club sono di perseguire lo Scopo del Rotary, realizzare progetti di servizio di successo in base alle cinque Vie d’azione, contribuire ad avanzare il Rotary rafforzandone l’effettivo, sostenendo la Fondazione Rotary e sviluppando dei dirigenti oltre il livello di club.

Art. 4 Limiti territoriali del club

I limiti territoriali del club sono i seguenti:

Art. 5 Scopo dell’associazione

Lo scopo del Rotary è di diffondere il valore del servire, motore propulsore di ogni attività e, in particolare esso si propone di:

  • Primo: Sviluppare relazioni amichevoli come opportunità per servire l’interesse generale;
  • Secondo: Informare ai principi della più alta rettitudine l’attività etica e imprenditoriale, riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile, e facendo sì che venga esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per servire la collettività;
  • Terzo: Orientare l’attività privata, professionale e pubblica di ogni socio del club secondo l’ideale del servire;
  • Quarto: Propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti diverse attività economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volontà di servire.

Art. 6 Cinque Vie d’azione

Le cinque Vie d’azione rappresentano il fondamento teorico e pratico della vita di questo club.
L’Azione interna, prima Via d’azione rotariana, riguarda le attività che ogni socio deve intraprendere nell’ambito del club per assicurarne il buon funzionamento.
L’Azione professionale, seconda Via d’azione rotariana, ha lo scopo di promuovere l’osservanza di elevati princìpi morali nell’esercizio di ogni professione, riconoscere la dignità di ogni occupazione utile e diffondere il valore del servire, propulsore ideale di ogni attività. I soci sono chiamati a operare, sul piano personale e professionale, in conformità con i principi del Rotary e a prestare le proprie competenze professionali per progetti sviluppati dai club, per rispondere
alle questioni più pressanti della collettività.
L’Azione di interesse pubblico, terza Via d’azione rotariana, riguarda le iniziative intraprese dai soci, talvolta in collaborazione con altri, per migliorare la qualità della vita nel comune o nella località in cui si trova il club.
L’Azione internazionale, quarta Via d’azione rotariana, comprende le attività svolte dai soci per promuovere l’intesa, la tolleranza e la pace tra i popoli, favorendo l’incontro con persone di altri Paesi, con la loro cultura, le loro tradizioni, i loro problemi e le loro speranze, attraverso letture e scambi di corrispondenza, come pure tramite la cooperazione alle iniziative e ai progetti promossi dai club a favore di abitanti di altri Paesi.
L’Azione per i giovani, quinta Via d’azione rotariana, riconosce l’impronta positiva lasciata nella vita dei ragazzi e dei giovani adulti dalle attività di sviluppo della leadership, dalla partecipazione a progetti di servizio locali e internazionali, e dagli scambi volti a promuovere la pace nel mondo e la comprensione tra le culture.

Art. 7 Eccezioni ai provvedimenti sulle riunioni e l’assiduità

Il regolamento può includere norme o requisiti non in conformità con l’articolo 8, comma 1, articolo 12, e articolo 15, comma 4, di questo documento. Tali norme o requisiti dovranno sostituire le norme o requisiti di tali sezioni di questo statuto; tuttavia, un club deve riunirsi almeno due volte al mese.

Art. 8 Riunioni

— Riunioni ordinarie 

Giorno  e  orario.  Il club  si  riunisce  una  volta  alla  settimana,  nel  giorno  e  all’ora  indicati  nel  suo  regolamento. L’assiduità può avvenire in persona, tramite una riunione online, oppure attraverso una  connessione  online  per  i  soci  la  cui  assiduità  potrebbe  altrimenti  essere  preclusa.  Come  alternativa,  un  club  potrà  organizzare  una  riunione  ogni  settimana  o  durante  le  settimane selezionate in precedenza, postando un’attività interattiva nel sito web del club. Si considera giorno della riunione quello in cui viene postata l’attività sul sito web del club. 

Cambiamenti.  Per  validi  motivi,  il  consiglio  può  rimandare  una  riunione  ordinaria  ad  altra  data  (comunque  precedente  a  quella  della  riunione  successiva)  o  a  un’altra  ora  dello stesso  giorno, oppure ad una sede differente della riunione. 

Cancellazione. Il consiglio può cancellare una riunione ordinaria se essa cade in un giorno di festa, comprese le festività comunemente osservate, o in caso di decesso di un socio, oppure in caso di eventi eccezionali (ad es. epidemie, disastri, eventi bellici). Il consiglio può cancellare al massimo quattro  riunioni  ordinarie  all’anno  per  cause  diverse  da  quelle  sopra  elencate,  con  un  limite  massimo di tre cancellazioni consecutive. 

Le votazioni dovranno seguire le procedure previste dal regolamento. 

— Assemblea annuale. 

Il regolamento stabilisce che l’assemblea annuale per l’elezione dei dirigenti avvenga non oltre il 31 dicembre. 

— Riunioni del consiglio direttivo. Il verbale scritto deve essere disponibile per tutte le riunioni. Il verbale sarà disponibile entro 60 giorni da ogni riunione indetta. 

Art. 9 Eccezioni ai provvedimenti sull’effettivo 

Il regolamento può includere norme o requisiti non in conformità con l’articolo 10, comma 2 e 4 -­‐ 8 di questo documento. Tali norme o requisiti sostituiscono le norme o requisiti di tali comma del documento costitutivo. 

Art. 10 Compagine dei soci  

Requisiti  generali.  Il  club  si  compone  di  individui  adulti  di  buona  volontà  e  reputazione  professionale, pronti a servire la propria comunità o le comunità di tutto il mondo. 

Tipi di affiliazione. Il club ha due tipi di soci: attivi e onorari. 

— Soci attivi.  

Può  essere  ammesso  come  socio  attivo  del  club  chiunque  sia  in  possesso dei  requisiti  indicati  all’articolo 5, comma 2 dello statuto del Rotary International. 

— Doppia affiliazione. Nessun individuo può avere simultaneamente un’affiliazione da socio attivo in  questo  e  un  altro  club  che  non  sia  un  club  satellite  dello  stesso.  Nessuno  può  essere  simultaneamente socio attivo e socio onorario di questo club. 

— Soci onorari. 

Requisiti. Possono essere ammessi come soci onorari del club, per un periodo stabilito dal consiglio, individui  che  si  siano  distinti  al  servizio  degli  ideali  rotariani.  Tali  individui  possono  essere  soci  onorari di più di un club. 

Diritti e privilegi. I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota d’ammissione e delle quote sociali,  non  hanno  diritto  di  voto,  non  possono  ricoprire  cariche  all’interno  del  club  e  non  rappresentano alcuna categoria, ma hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni e di godere di ogni altro privilegio. L’unico privilegio di cui i soci onorari godono presso un altro club è quello di poterlo visitare senza essere ospiti di un rotariano. 

— Titolari di cariche pubbliche.  

I  soci  che  assumano  una  carica  pubblica  per  un  periodo  limitato  di  tempo  continueranno  a  rappresentare la categoria originale anziché quella della carica temporanea. Fanno eccezione alla regola le cariche giudiziarie e quelle presso istituzioni scolastiche di vario livello. 

— Impiego presso il Rotary International.  

Possono essere soci del club anche i dipendenti del RI. 

Art. 11 Categorie professionali  

1 — Provvedimenti generali. 

Attività  principale.  Ogni  socio  attivo  appartiene  a  una  categoria  in  base  alla  sua  attività  professionale,  imprenditoriale  o  di  servizio  sociale.  La  categoria  è  quella  che  descrive  l’attività principale del socio o dell’impresa, società o ente di cui fa parte. 

Rettifiche. Se le circostanze lo richiedono, il consiglio direttivo può rettificare o adattare la categoria di appartenenza di un socio. In tal caso, il socio deve essere informato della modifica e ha diritto a esprimere il proprio parere in proposito. 

2  —  Restrizioni.  Il  club  non  può  ammettere  un  nuovo  socio  attivo  in  una  categoria  che  sia  già  rappresentata da cinque o più soci, a meno che il club non abbia più di 50 soci, nel qual caso può ammettere un nuovo socio attivo in una categoria, purché il numero dei suoi rappresentanti non superi il 10 percento dei soci attivi del club. I soci in pensione non possono essere inclusi nel numero totale di soci in una categoria. La categoria di appartenenza di un socio che si trasferisce o di un ex-­‐socio di club, o Rotaractiano, oppure alumno  del Rotary, secondo quando definito dal Consiglio centrale del RI, non preclude l’elezione a socio attivo, anche se i risultati dell’elezioni nell’effettivo di un club, temporaneamente, superano le restrizioni di cui sopra. Il socio che cambi categoria può mantenere  la  propria  affiliazione  al  club  nella  nuova  categoria  indipendentemente  da  queste  restrizioni. 

Art. 12 Assiduità 

— Provvedimenti generali.  

Ogni socio è tenuto a partecipare alle riunioni ordinarie del club, o del club satellite se previsto dal regolamento; deve inoltre impegnarsi nei progetti di servizio e in altri eventi ed attività promossi dal club. Un socio è considerato presente a una riunione ordinaria se vi partecipa per almeno il 60% della sua durata o se, dovendo assentarsi improvvisamente  dalla  riunione,  in  seguito  dimostra  in  maniera  soddisfacente  che  l’assenza  è  dovuta a motivi validi, o ancora se recupera in uno dei modi seguenti: 

Se entro quattordici (14) giorni prima o dopo la riunione cui non può partecipare, il socio partecipa alla riunione ordinaria di un altro club, del club satellite di un altro club o di un club provvisorio per almeno il 60% della durata della riunione;  

partecipa alla riunione ordinaria di un club Rotaract, di un club Interact o di un Gruppo rotariano comunitario, siano essi già stabiliti o provvisori;  

partecipa  al  congresso  internazionale  del  RI,  al  Consiglio  di  Legislazione,  a  un’assemblea  internazionale, a un Istituto del Rotary indetto per i dirigenti in carica, emeriti ed entranti del RI, o a qualsiasi altra riunione convocata con l’approvazione del Consiglio centrale o del presidente del RI che agisca per conto del Consiglio centrale;  

a un congresso multizona del Rotary, alla riunione di una commissione del RI, a un congresso o a un’assemblea  di  formazione  distrettuale,  a  una  qualsiasi  riunione  distrettuale  convocata  dal  Consiglio centrale del RI, alla riunione di una commissione distrettuale convocata dal governatore, o a una riunione intra-­‐cittadina dei Rotary club regolarmente annunciata;

presenta all’ora e nel luogo in cui avvengono di consueto le riunioni di un altro club, o del club satellite di un altro club, con l’intenzione di parteciparvi, ma non può perché la riunione non ha luogo;

partecipa  a  un  progetto  di  servizio  del  club,  o  a  un  evento  o  incontro  sponsorizzato  dal  club  e autorizzato dal suo consiglio;

partecipa  a  una  riunione  del  consiglio  o,  se  autorizzato  dal  medesimo,  alla  riunione  di  una commissione di cui faccia parte;

partecipa tramite un sito web del club a un’attività interattiva che richieda almeno 30 minuti di partecipazione.

Qualora un socio si trovi al di fuori del Paese in cui risiede per più di quattordici (14) giorni, i limiti di tempo non sono imposti, così da permettere al socio di prendere parte, in qualsiasi momento, alle  riunioni  ordinarie  di  un  club  o  di  un  club  satellite  nel  Paese  in  cui  si  trova,  che  saranno considerate  un  valido  recupero  di  quelle  cui  non  ha  potuto  prender  parte  durante  il  soggiorno all’estero.

Se al momento della riunione, il socio si trova: in viaggio verso o da una delle riunioni indicate alla lettera (a) (3) del presente comma; in servizio come dirigente, membro di una commissione del RI o amministratore  della  Fondazione  Rotary;  in  servizio  come  rappresentante  speciale  del governatore  distrettuale  in occasione  della  formazione  di  un  nuovo  club;  in  viaggio  per  affari rotariani, in rappresentanza del RI; direttamente e attivamente impegnato in un progetto di servizio sponsorizzato dal distretto, dal RI o dalla Fondazione Rotary in una zona remota in cui non esista la possibilità di compensare l’assenza; impegnato in attività rotariane debitamente autorizzate dal consiglio, che non consentano la partecipazione alla riunione.

— Assenze prolungate per trasferte di lavoro. Il socio che si trovi in trasferta dal Paese in cui risiede per un periodo di tempo prolungato può partecipare alle riunioni di un club locale, a seguito di accordo fra quest’ultimo e il proprio club.

— Assenze giustificate. L’assenza di un socio si considera giustificata se:

tale assenza si verifica in conformità con le condizioni e le circostanze approvate dal consiglio. Il consiglio  può  giustificare  l’assenza  di  un  socio  per  motivi  che  considera validi  e  sufficienti.  Le assenze giustificate non devono protrarsi per più di dodici mesi; tuttavia tale periodo potrà essere prolungato per ragioni mediche dal consiglio direttivo del club.

gli anni di affiliazione del socio a uno o più club, combinati insieme, equivalgono a un minimo di 85 anni e il socio abbia  comunicato per iscritto al segretario del club il proprio desiderio di essere esentato, ottenendo la dispensa dalla frequenza.

— Assenze dei dirigenti del RI. L’assenza di un socio è giustificata se il socio è dirigente del RI o coniuge o compagno/a di un dirigente del RI.

— Registri delle presenze. Se il socio le cui assenze siano giustificate in base a quanto indicato al comma 3 (a) del presente articolo non frequenta una riunione, né il socio né la sua assenza sono considerati ai fini del computo delle presenze del club. Se il socio le cui assenze siano giustificate in base a quanto indicato ai commi 3 (b) e 4 del presente articolo frequenta una riunione di club, sia il socio sia la sua presenza sono considerati ai fini del computo delle presenze del club.

Art. 13 Consiglieri, dirigenti e commissioni 

—  Organo  direttivo.  L’organo  direttivo  del  club  è  il  consiglio  direttivo,  costituito  e  composto  in  conformità al regolamento del club. 

— Autorità. L’autorità del consiglio si estende a tutti i dirigenti e alle commissioni e, se ha motivi validi, può dichiarare vacante una carica. 

— Decisioni del consiglio. Le decisioni del consiglio in merito a qualsiasi aspetto dell’attività del club hanno  carattere  definitivo  e  sono  soggette  solo  ad  appello  del  club.  Tuttavia,  nel  caso  in  cui  il  consiglio decida di cessare l’affiliazione di un socio, l’interessato può, conformemente all’articolo 12, comma 6, fare appello al club, richiedere la mediazione o avvalersi della clausola arbitrale. In caso di appello, una decisione può essere annullata solo dal voto dei due terzi dei soci presenti a una  riunione ordinaria in cui sia presente il numero legale dei partecipanti, purché l’appello sia  stato comunicato dal segretario a ogni socio del club almeno cinque (5) giorni prima della riunione. In caso di appello, la decisione del club ha valore definitivo. 

— Dirigenti. Sono dirigenti del club e membri del suo consiglio direttivo il presidente, il presidente uscente,  il  presidente  eletto  e  il  segretario,  ed  eventualmente  uno  o  più  vicepresidenti.  Sono  considerati dirigenti del club anche il tesoriere ed eventualmente il prefetto, i quali possono far parte del consiglio direttivo se il regolamento del club lo prevede. I dirigenti del club sono tenuti a partecipare regolarmente alle riunioni del club satellite. 

— Elezione dei dirigenti. 

Mandato  dei  dirigenti  (presidente  escluso).  I  dirigenti  sono  eletti  in  base  a  quanto  stabilito  dal regolamento  del  club  e,  tranne  il  presidente,  entrano  in  carica  il  1°  luglio  immediatamente  successivo  alla  loro  elezione  e  restano  in  carica  per  il  periodo  previsto  per  la  stessa,  o  fino all’elezione e all’insediamento dei loro successori. 

Mandato presidenziale. Il presidente è eletto in base a quanto stabilito dal regolamento del club, non più di due (2) anni e non meno di diciotto (18) mesi prima del giorno in cui entra in carica. Il presidente designato assume l’incarico di presidente eletto il 1° luglio dell’anno immediatamente precedente a quello per cui è stato eletto presidente. Il mandato presidenziale ha inizio il 1° luglio e dura un anno oppure fino all’elezione e all’insediamento di un successore. 

Requisiti. Tutti i dirigenti e i membri del consiglio devono essere soci in regola del club. Il candidato alla presidenza deve essere stato socio del club  per almeno un anno prima della nomina a tale  incarico,  a  meno  che  il  governatore  non  ritenga  giustificato  un periodo  inferiore.  Il  presidente entrante  deve  partecipare  al  seminario  d’istruzione  dei  presidenti  eletti  e  all’assemblea  di  formazione distrettuale, a meno che non ne sia dispensato dal governatore entrante. In tal caso, il presidente entrante deve inviare in sua vece un rappresentante del club incaricato di informarlo sui  lavori.  In  caso  non  venga  eseguita  nessuna  delle  summenzionate  procedure,  il  presidente  entrante non può essere presidente del club. In questo caso, l’attuale presidente rimane in carica sino  all’elezione  di  un  successore  che  abbia  partecipato  al  seminario  d’istruzione  dei  presidenti  eletti  e  all’assemblea  di  formazione  distrettuale  o  che  abbia  ricevuto  una  formazione  ritenuta sufficiente dal governatore eletto. 

Supervisione. Il club satellite viene monitorato e sostenuto dal club nella misura ritenuta opportuna dal consiglio direttivo di quest’ultimo. 

— Commissioni. Il club dovrà avere le seguenti commissioni: 

  • Amministrazione del club 
  • Effettivo 
  • Immagine pubblica 
  • Fondazione Rotary 
  • Progetti d’azione 

Se necessario, si potranno nominare ulteriori commissioni. 

Art. 14 Quote sociali 

Ogni socio è tenuto a pagare una quota sociali annuali, come stabilito dal regolamento. 

Art. 15 Durata dell’affiliazione 

—  Durata.  L’affiliazione  al  club  dura  fintanto  che  esiste  il  club,  salvo  cessazione  secondo  le  disposizioni che seguono. 

— Cessazione automatica. 

Requisiti. Un socio cessa automaticamente di far parte del club quando non soddisfa più i requisiti di appartenenza. Va però evidenziato che: 

il consiglio può concedere a un socio che si trasferisca al di fuori della località in cui ha sede il club, un permesso speciale non superiore a un (1) anno, per consentirgli di visitare un club nella località in  cui  si  trasferisce  e  farsi  conoscere,  purché  il  socio  continui  a  soddisfare  tutti  i  requisiti  di  appartenenza al club; 

il consiglio può consentire a un socio che si trasferisca al di fuori della località in cui ha sede il club di mantenerne l’affiliazione, purché il socio continui a soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al club. 

Riammissione.  Un  socio  la  cui  affiliazione  cessi  per  uno  dei  motivi  esposti  alla  lettera (a)  può  presentare domanda di riammissione, mantenendo la categoria precedente o richiedendone una nuova, senza dover pagare una seconda quota di ammissione. 

Cessazione  dell’affiliazione  come  socio  onorario.  Un  socio  onorario  cessa  automaticamente  di  essere tale al termine del periodo stabilito dal consiglio per tale affiliazione. Il consiglio può tuttavia estendere detto periodo, come può anche revocare l’affiliazione onoraria in qualsiasi momento. — Cessazione per morosità. 

Procedura. Un socio che non abbia pagato le quote dovute entro i 30 giorni successivi alla scadenza è invitato a versarle dal segretario mediante un sollecito scritto, inviato all’ultimo indirizzo noto. Se il  pagamento  non  avviene  entro  10  giorni  dalla  data  del  sollecito,  il  consiglio  può,  a  propria  discrezione, revocare l’affiliazione del socio. 

Riammissione. Il consiglio può riammettere un socio che abbia perso l’affiliazione al club, previa domanda e pagamento di tutte le somme dovute. Nessun socio, tuttavia, può essere riammesso come socio attivo se la propria categoria è stata nel frattempo occupata (articolo 11, comma 2). Percentuali di assiduità. Un socio deve partecipare ad almeno il 50% delle riunioni ordinarie del club o del club satellite o impegnarsi in progetti, attività ed eventi promossi dal club per un minimo di 12 ore in ciascun semestre, o raggiungere una combinazione equilibrata di queste due forme di partecipazione; 

partecipare ad almeno il 30% delle riunioni ordinarie del club o del club satellite o impegnarsi in progetti, attività ed eventi promossi dal club in ciascun semestre (ne sono esonerati gli assistenti del governatore, secondo la definizione del Consiglio centrale). 

I soci che non soddisfano  questi requisiti possono perdere l’affiliazione al club a meno  che non  siano dispensati dal consiglio per validi motivi. 

Assenze  consecutive.  Un  socio  che  risulti  assente  a  quattro  riunioni  consecutive  e  che non  sia  dispensato dal consiglio per validi motivi o in base a quanto stabilito all’articolo 9, commi 3 o 4, deve essere informato dal consiglio che la sua assenza può essere 

interpretata  come  rinuncia  all’affiliazione  al  club.  Dopodiché  il  consiglio  può,  a  maggioranza,  revocare l’affiliazione. 

— Cessazione per altri motivi. 

Giusta causa. Il consiglio può, a una riunione convocata per l’occasione, revocare l’affiliazione di qualsiasi socio che non soddisfi più i requisiti richiesti per l’appartenenza al club, o per altri validi motivi, mediante il voto di almeno due terzi dei suoi membri presenti e votanti. I principi guida di tale riunione sono delineati nell’art. 7, comma 1, nella Prova delle quattro domande e negli elevati standard etici che si impegnano di mantenere i soci dei Rotary club. 

Preavviso.  Prima  dell’intervento  indicato  al  punto  (a)  del  presente  comma,  il  consiglio  deve  informare  il  socio  delle  proprie  intenzioni,  con  un  preavviso  scritto  di  almeno dieci  (10)  giorni, dandogli la possibilità di rispondere per iscritto. Il socio ha inoltre diritto ad esporre di persona le proprie ragioni davanti al consiglio. Il preavviso va recapitato di persona o mediante raccomandata all’ultimo indirizzo noto del socio. 

Sospensione della categoria. Una volta che il consiglio ha revocato l’affiliazione di un socio per i motivi esposti nel presente comma, il club non può ammettere un altro socio nella stessa categoria dell’ex socio fintanto che non sia scaduto il termine per proporre appello e non sia stata annunciata la decisione del club o degli arbitri. Questa disposizione non si applica se, dopo l’ammissione del nuovo  socio  e  indipendentemente dall’esito  dell’appello,  il  numero  di  soci  appartenenti  a  tale  categoria rientra comunque nei limiti consentiti. 

— Diritto di appello o cessazione per decisione arbitrale. 

Preavviso. Entro sette (7) giorni dalla decisione del consiglio di revocare l’affiliazione, il segretario deve inviare al socio la comunicazione scritta della decisione. Il socio  ha  quindi quattordici (14)  giorni  per  comunicare  per  iscritto  al  segretario  la  propria  intenzione  di  appellarsi  al  club  o  di richiedere una mediazione o arbitrato, come stabilito dall’articolo 16. 

Riunione per la discussione sull’appello. In caso di appello, il consiglio decide la data della riunione ordinaria del club in cui questo va discusso, riunione che deve tenersi entro ventuno (21) giorni dalla  ricezione  dell’appello.  Ogni  socio  deve  essere  informato  dell’argomento  specifico  della  riunione con almeno cinque (5) giorni di anticipo. A tale riunione sono ammessi solo i soci del club. Mediazione  o  arbitrato.  La  procedura  usata  per  la  mediazione  o  l’arbitrato  è  quella  indicata  nell’articolo 19. 

Appello. In caso di appello, la decisione del club  ha carattere definitivo per tutte le parti e  non  è  soggetta ad arbitrato. 

Decisione arbitrale. In caso di arbitrato, la decisione degli arbitri o, se gli arbitri non raggiungono un accordo,  del  presidente  del  collegio  arbitrale,  ha  carattere  definitivo per  tutte  le  parti  e  non  è  soggetta ad appello. 

Mediazione non riuscita. Nel caso la mediazione non abbia successo, il socio può proporre appello al club o richiedere l’arbitrato secondo quanto indicato al punto (a). 

— Decisioni del consiglio. La decisione del consiglio diventa definitiva in mancanza di appello al club o di richiesta di arbitrato.

— Dimissioni. Le dimissioni di un socio dal club devono essere comunicate per iscritto al presidente al segretario, e sono accettate dal consiglio a condizione che il socio sia in regola con il pagamento delle somme spettanti al club.

—  Perdita  dei  diritti  relativi  al  patrimonio  sociale.  Un  socio  che  cessi,  per  qualsiasi  motivo,  di appartenere  al  club,  perde  ogni  diritto  sui  fondi  o  altri  beni  appartenenti  al  club  qualora,  in conformità con le leggi locali, l’affiliazione al club comporti per i soci l’acquisizione di diritti sui fondi su altri beni appartenenti al club.

— Sospensione dal club. Indipendentemente da ogni altra disposizione prevista in questo statuto, se il consiglio ritiene che:

al  socio  siano  state  rivolte  accuse  fondate  di  violazione  delle  disposizioni  dello  statuto  o  di comportamento scorretto o tale da nuocere agli interessi del club;

le accuse, se comprovate, costituiscano giusta causa di revoca dell’affiliazione;

sia  auspicabile  comunque  attendere  la  conclusione  di  un  procedimento  o  evento  giudicato indispensabile dal consiglio prima che si possa deliberare in merito alla revoca dell’affiliazione; che sia nell’interesse del club che il socio venga sospeso temporaneamente, senza alcuna votazione in merito alla sua affiliazione, dalle riunioni e altre attività del club e da eventuali incarichi direttivi all’interno del club;

il  consiglio  può,  mediante  un  voto  non  meno  dei  due  terzi  del  consiglio,  sospendere temporaneamente il socio per un periodo ragionevole di tempo, che non superi 90 giorni, e alle condizioni che il consiglio stesso ritiene necessarie. Il socio sospeso può presentare appello secondo l’articolo 15, comma 16. Durante la sospensione, il socio sospeso è esonerato temporaneamente dall’obbligo di frequenza alle riunioni. Prima del termine del periodo di sospensione, il consiglio deve  procedere  con  la  revoca  dell’affiliazione  per  il  Rotariano  sospeso,  oppure  reintegrare  il Rotariano sospeso al suo stato regolare.

Art. 16 Affari locali, nazionali e internazionali 

1. Argomenti appropriati. Il benessere generale della comunità locale, della nazione e del mondo interessa  naturalmente  i  soci  del  club;  ogni  questione  pubblica  che  abbia  a  che  fare  con  tale benessere  può  essere  oggetto  di  analisi  e  discussione  alle  riunioni  del  club,  in  modo  che  i  soci possano  farsene  un’opinione  personale.  Ciò  nonostante,  il  club  non  deve  esprimere  opinioni  in merito a questioni pubbliche controverse.

— Neutralità. Il club non appoggia o raccomanda candidati a cariche pubbliche, né discute durante le sue riunioni i meriti o i demeriti di tali candidati.

— Apoliticità.

Risoluzioni  e  giudizi.  Il  club  non  può  adottare  né  diffondere  risoluzioni  o  giudizi,  né  prendere decisioni in merito a questioni o problemi internazionali di natura politica.

Appelli. Il club non può rivolgere appelli a club, popoli o governi, né diffondere lettere, discorsi o programmi per la risoluzione di problemi internazionali specifici di natura politica.

— Celebrazione delle origini del Rotary. La settimana in cui ricorre l’anniversario della fondazione del Rotary (23 febbraio) è stata designata Settimana della pace e della comprensione mondiale. Durante questa settimana, il club festeggia il servizio reso dal Rotary, riflette sui risultati conseguiti in passato e si concentra sui programmi intesi a promuovere la pace, la comprensione e la buona volontà nella comunità e nel resto del mondo.

Art. 17 Riviste Rotary 

— Abbonamento obbligatorio. A meno che il club non sia stato dispensato dal Consiglio centrale dall’osservare gli obblighi stabiliti nel presente articolo in conformità con il regolamento del RI, ogni socio  deve  abbonarsi,  per  l’intera  durata  dell’affiliazione,  alla  rivista  ufficiale  del  Rotary  International o a una rivista rotariana approvata e prescritta per il club dal Consiglio centrale. Due rotariani residenti allo stesso indirizzo possono richiedere un unico abbonamento. L’abbonamento è pagato secondo le date stabilite dal consiglio per il pagamento delle quote pro-­‐capite per la durata dell’affiliazione al club. 

— Riscossione. Il club ha il compito di riscuotere gli importi relativi agli abbonamenti dei soci per semestri anticipati e di trasmetterli alla segreteria generale del RI o all’ufficio della pubblicazione rotariana prescritta, in base a quanto stabilito dal Consiglio centrale. 

Art. 18 Accettazione dello scopo e osservanza dello statuto e del regolamento 

Con  il  pagamento  della  quota  di  ammissione  e  delle  quote  sociali,  il  socio  accetta  i  principi  del  Rotary, quali sono espressi nel suo scopo, e si impegna a osservare lo statuto e il regolamento di questo club e a esserne vincolato, e soltanto a tali condizioni ha diritto ai privilegi del club. Nessun socio può essere dispensato dall’osservanza dello statuto e del regolamento adducendo la scusa di non averne ricevuta copia. 

Art. 19 Arbitrato e mediazione 

— Controversie. In caso di controversia tra un socio o un ex socio e il club, un suo dirigente o il consiglio, riguardo a una questione che non sia una decisione del consiglio e che non possa essere risolta  mediante  la  procedura  prevista  in  questi  casi,  la  controversia  sarà  deferita,  mediante  richiesta inoltrata al segretario da una delle due parti, a un mediatore o a un collegio arbitrale. 

— Data. Il consiglio, dopo aver sentito le parti interessate, deve fissare la data della mediazione o dell’arbitrato entro e non oltre ventuno (21) giorni dalla richiesta. 

— Mediazione. La mediazione si svolge secondo la procedura riconosciuta da un ente competente o raccomandata da un organo di mediazione che vanti esperienza in mediazione di controversie ovvero  che  sia  raccomandata  dalle  linee  guida  del  Consiglio  centrale  del  RI  o  del  Consiglio  di amministrazione  della  Fondazione  Rotary.  Solamente  un  socio  di  un  club  può  essere  nominato come mediatore. Il club può richiedere che sia il governatore del distretto o un suo rappresentante a nominare un mediatore, sempre socio di un club, che abbia le capacità e l’esperienza necessarie. Esiti della mediazione: le decisioni convenute dalle parti durante la mediazione sono trascritte in un  documento,  che  deve  essere  consegnato  alle  parti,  al  mediatore  e  al  consiglio,  il  quale depositerà  la  propria  copia  presso  il  segretario.  Si  deve  quindi  preparare  un  riassunto  della soluzione concordata dalle parti. Se il conflitto non viene chiarito, una delle parti può richiedere ulteriori incontri di mediazione.

Fallimento della mediazione: se la mediazione non riesce, una delle parti può richiedere il ricorso all’arbitrato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

— Arbitrato. In caso di arbitrato, ognuna delle due parti nomina un arbitro e gli arbitri nominano il presidente del collegio arbitrale. Arbitri e presidente devono essere soci di un Rotary club.

— Decisione arbitrale. La decisione presa dagli arbitri o, in caso questi giungano a soluzioni diverse, dal presidente del collegio arbitrale, è definitiva, vincolante e incontestabile.

Art. 20  Regolamento

Questo club deve adottare un regolamento che non sia in contrasto con lo statuto o il regolamento del RI, con le norme specifiche di una zona nel caso siano state determinate dal RI e con il presente statuto. Detto regolamento può incorporare provvedimenti supplementari e può essere emendato secondo le disposizioni in esso contenute.

Art. 21  Interpretazione 

L’uso  del  termine  “posta”,  in  qualsiasi  forma,  derivazione  e  combinazione  appaia  nel  presente  statuto, implica  l’uso  sia  della  posta  tradizionale  che  di  quella  elettronica  (e-­‐mail),  quest’ultima intesa come mezzo per ridurre i costi e ottimizzare i tempi di risposta. 

Art. 22  Emendamenti 

— Modalità. Salvo per quanto stabilito al comma 2 di questo articolo, il presente statuto può essere emendato  solo  dal  consiglio  di  legislazione  nel  modo  stabilito  dal  regolamento  del  RI  per  l’emendamento del medesimo. 

— Emendamento degli articoli 2 e 4. Gli articoli 2 (Nome) e 4 (Limiti territoriali) del presente statuto possono essere emendati in qualunque riunione ordinaria del club alla quale sia presente il numero legale, mediante voto affermativo dei due terzi dei soci presenti e votanti, purché la proposta di emendamento sia stata comunicata per iscritto  a tutti i soci e al governatore almeno dieci (10)  giorni  prima  della  riunione,  e  purché  tale  emendamento  sia  sottoposto  all’approvazione  del Consiglio  centrale  del  RI  ed  entri  in  vigore  solo  dopo  tale  approvazione.  Il  governatore  può  presentare al Consiglio centrale del RI la propria opinione in merito alla modifica proposta.